Cassazione: no al riconoscimento dei bimbi con due papà!

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La Cassazione dice no alla trascrizione in Italia dei bimbi con due padri. Ha, infatti, stabilito che le coppie omosessuali che hanno avuto un figlio all’estero nato con la maternità surrogata non possono ottenere nel nostro Paese la trascrizione all’anagrafe dell’atto di figliazione del bambino, riconosciuta nel Paese straniero (Leggi anche – Cyberbullismo e diffamazione: come difendersi dal lato oscuro dei social). In altre parole, senza legami biologici il partner della coppia gay non è genitore del minore nato grazie alla PMA.

Cassazione: i motivi della sentenza

CassazioneLa Corte di Cassazione ha riconosciuto un “contrasto con il divieto della surrogazione di maternità”, nel rispetto dell’articolo 12 della legge 40 del 2004 in materia di procreazione assistita. Si ravvisa in tale disposizione un principio di ordine pubblico, posto a tutela della dignità della gestante e dell’istituto dell’adozione“.

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Il caso specifico da cui è partita la sentenza della Cassazione

La vicenda è partita da una coppia omosessuale. Questa aveva fatto ricorso alla Cassazioneprocreazione medicalmente assistita, con la collaborazione di due donne. Una aveva messo a disposizione gli ovociti, l’altra aveva provveduto alla gestazione. Così erano nati due bambini. La coppia chiede alla Corte d’Appello di Trento il riconoscimento del provvedimento emesso dalla Corte di Giustizia canadese dell’Ontario (nonostante il parere contrario del Giudice canadese secondo cui la gestante non può qualificarsi come genitore dei minori) che ha accertato il rapporto di genitorialità tra uno dei due membri della coppia e i minori, per chiederne la trascrizione negli atti dello stato civile del Comune di Trento.

La Cassazione indica altre vie

La Corte, nonostante il divieto, ha indicato un’altra via per risolvere la delicata questione: “I valori tutelati dal predetto divieto, ritenuti dal legislatore prevalenti sull’interesse del minore, non escludono la possibilità di attribuire rilievo al rapporto genitoriale. Si rimanda al ricorso di altri strumenti giuridici, quali l’adozione in casi particolari, prevista dall’art. 44, della legge n. 184 del 1983”

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