Il congedo di maternità è un periodo di astensione dal lavoro di 5 mesi a cavallo del parto. Può dividersi in due mesi prima della data presunta e tre dopo oppure un mese prima e quattro dopo. Inoltre, come indicato in una circolare dell’INPS, ai sensi della legge di Bilancio 2019, le future mamme hanno la possibilità di lavorare fino al nono mese di gravidanza e di astenersi dal lavoro nei cinque mesi successivi al parto.
Ti consigliamo come approfondimento – Assegno unico per figli a carico: per le famiglie un bonus fino a 400 euro
Congedo di maternità: 5 mesi dopo il parto
Ti consigliamo come approfondimento – Parità di genere: le leggi che hanno cambiato la vita delle donne italiane
Congedo di maternità: le condizioni
Nel caso in cui la lavoratrice partorisse in una data successiva a quella prevista, i giorni tra quest’ultima e il parto saranno conteggiati nel congedo di maternità. Non potranno tuttavia essere indennizzati, in quanto regolarmente retribuiti dal datore di lavoro.
L’astensione dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza ”è compatibile con la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, purché i motivi alla base della predetta interdizione cessino prima dell’inizio del congedo di maternità ante partum”. Se la gestante prende un periodo di malattia prima del parto, tra il settimo e il nono mese, non potrà avvalersi di tale possibilità. In questo lasso di tempo (anche se si tratta di un singolo giorno) la lavoratrice inizia il proprio periodo di congedo di maternità. Questi giorni si sommano al periodo di congedo dopo il parto.
Ti consigliamo come approfondimento – Allattamento al seno: “Io ciuccio dove mi pare” sfida il più antico dei tabù
Congedo di maternità: ulteriori tempistiche
Nel caso, il congedo di maternità sarà modulato come di norma. Ciò significa: due mesi ante partum, tre mesi post.
Potranno usufruire del congedo di maternità:
- Le lavoratrici dipendenti, presso amministrazioni pubbliche o privati datori di lavoro;
- Le lavoratrici parasubordinate;
- Le lavoratrici con contratto di apprendistato;
- Le socie lavoratrici di società cooperative.