Con l’emergenza coronavirus e le conseguenti restrizioni attuate recentemente anche nel nostro Paese, saltano le prenotazioni per svariate attività programmate (e pagate) dagli italiani. Voli e treni cancellati, concerti annullati, partite di calcio non giocate e palestre chiuse sono solo alcune delle rinunce a cui si fa fronte in questi giorni. Se però da un lato è doveroso sospendere tutte le attività ricreative, dall’altro è giusto ottenere il rimborso delle attività a cui abbiamo dovuto rinunciare. A specificarlo è il decreto legge n. 9 del 2 marzo (Art. 28) e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, emanato il 4 marzo 2020.
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Coronavirus: il governo interviene sui rimborsi
Con l’ultimissima disposizione in merito all’emergenza coronavirus – il Dpcm del 9 marzo 2020 – tutte le misure contenitive previste precedentemente solo per le “zone rosse” si estendono all’intero territorio nazionale. Ne consegue che tutti coloro che hanno effettuato prenotazioni per prestazioni, servizi o altre attività annullate con provvedimento assunto dalle autorità competenti – come specificato nel ddl n.9 del 2 marzo – hanno diritto a un rimborso. Si ricorda che nel caso in cui non sia stato disposto l’annullamento, ma comunque non si voglia più partecipare – per ovvi motivi – a una determinata iniziativa, è sempre possibile fare riferimento:
- Al Codice Civile;
- Al Codice del turismo;
- Al Regolamento della Corte Europea n. 261/2004 per quanto concerne i voli.
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Linee guida per ottenere il rimborso
Di seguito tutto ciò che c’è da sapere per inoltrare correttamente la richiesta di rimborso:
- Inoltrare una comunicazione in cui si richiede il rimborso del costo sostenuto all’agenzia/compagnia responsabile dell’erogazione dell’attività prenotata;
- Allegare alla comunicazione il titolo di viaggio o, per gli eventi annullati, la documentazione che ne certifichi la prevista partecipazione;
- Inviare la richiesta entro 30 giorni a partire dalla cessazione, sospensione, rinvio o annullamento dell’attività;
- Entro 15 giorni l’ente destinatario della richiesta dovrà provvedere al rimborso della somma richiesta o all’emissione di un voucher equivalente. Il voucher dovrà necessariamente avere validità di un anno a partire dalla data di erogazione.
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Coronavirus: tutti i rimborsi possibili
Ci sono delle significative differenze in base al tipo di attività per cui si richiede il rimborso. Di seguito analizziamo le varie modalità caso per caso:
- Voli cancellati e non – per l’ENAC (l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) si ha diritto al rimborso sia per i voli cancellati che per eventuale impossibilità di viaggiare. Entrando nel dettaglio: Alitalia ha ridotto drasticamente i voli, soprattutto al nord Italia; easyJet, Norwegian Air e altre hanno per il momento cancellato solo alcune le linee di viaggio; British Airways e Ryanair (fino al 9 aprile) hanno cancellato tutti i voli programmati per l’Italia. Le modalità di rimborso dipendono dalla singola compagnia e possono riguardare: rimborso totale del biglietto; voucher di pari importo con validità di un anno; cambio della prenotazione senza tariffa;
- Treni prenotati con Trenitalia – I viaggiatori possono ottenere il rimborso integrale anche per biglietti acquistati dopo il 23 febbraio 2020, indipendentemente dalla tariffa. Per i treni a media e lunga percorrenza è previsto il rimborso con l’emissione di un bonus utilizzabile entro un anno. Per i treni regionali è previsto un rimborso integrale in denaro;
- Partite di calcio, concerti e altri eventi – In questo caso è obbligatorio essere rimborsati sia per eventuali costi di viaggio/trasferta che per il costo del biglietto pagato per l’evento.
- Palestre – si potrà avere un rimborso dei singoli titoli d’ingresso, o di più ingressi nel caso di abbonamenti mensili/annuali.




























