Via libera da parte dell’Agenzia delle Entrate per il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto aziendale. A poter godere del canone d’imposta anche i forfetari e gli enti non commerciali che svolgono attività istituzionali di interesse generale. Si potrà accedere al credito, che sarà al 60% del canone mensile per la locazione, il leasing o la concessione di immobili ad uso non abitativo.
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Credito d’imposta, le nuove direttive dell’Agenzia delle Entrate
- I soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro. I ricavi riguardano il periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 34/2020;
- Le strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente;
- Gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti in relazione al canone di locazione; di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Come sarà applicato il credito d’imposta
- Pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione degli immobili ad uso non abitativo;
- Pari al 30%dell’ammontare mensile del canone per servizi o affitto d’azienda.
I contratti, inoltre, devono avere ad oggetto lo svolgimento di attività.
Per quanto riguarda gli immobili per l’esercizio di una professione o un’attività di lavoro autonomo, il credito sarà riconosciuto al 50% del canone di locazione. Questo solo nel caso in cui il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito a una professione.
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Requisiti e mensilità di riferimento
Il credito inoltre, verrà commisurato seguendo:
- L’importo versato nel periodo d’imposta dei mesi di marzo, aprile e maggio;
- L’importo versato, nel caso di strutture turistiche, dei mesi di aprile, maggio e giugno.