Decreto Dignità: disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle Imprese. Il Decreto Dignità: dal 2 Luglio 2018, con l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, al via la modifica parziale della disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato e del rapporto di lavoro a tempo determinato tra Apl (Agenzia per il lavoro) e lavoratore somministrato. Quello che non cambia è la disciplina del contratto commerciale di somministrazione tra Agenzia per il lavoro e Azienda utilizzatrice, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato (il cosiddetto Staff leasing). Il Decreto Dignità, peraltro, non si applica ai rapporti di lavoro tra Agenzia per il lavoro e lavoratori somministrati presso le Pubbliche Amministrazioni (come da elenco ISTAT).
Il Decreto Dignità: cosa cambia
Premesso che il contratto di somministrazione è una tipologia contrattuale che offre più tutele e più flessibilità alle aziende utilizzatrici e ai lavoratori somministrati, è importante capire quali sono state le principali modifiche entrate in vigore con l’approvazione del Decreto. Le modifiche incidono, sostanzialmente, su due campi di azione:
- Durata complessiva del rapporto di lavoro a tempo determinato;
- Somministrazione lavoro.
Nel dettaglio, per quanto riguarda la durata complessiva del rapporto di lavoro a tempo determinato, prima del Decreto dignità era prevista una durata massima del rapporto complessivo di 36 mesi, le causali contrattuali non erano richieste ed erano previste 5 proroghe contrattuali nell’arco di 36 mesi. Dopo il Decreto, la durata massima del rapporto complessivo è di 24 mesi (proroghe e più contratti inclusi), le causali sono richieste se il primo contratto è superiore ai 12 mesi o in caso di rinnovo indipendentemente dalla durata (non richieste per attività stagionali), 4 proroghe nell’arco di 24 mesi.
Il Decreto Dignità e la somministrazione
Nella somministrazione lavoro, prima del Decreto dignità, non era prevista una durata massima del rapporto di lavoro, le causali non erano richieste ed erano previste 6 proroghe per ciascun contratto. Post Decreto, la durata complessiva del rapporto di lavoro è di 24 mesi (proroghe incluse), la causali sono richieste se il primo contratto ha una durata superiore ai 12 mesi (anche per effetto di proroga) o in caso di rinnovo indipendentemente dalla durata. Causali non previste per attività stagionali. Le proroghe sono sempre 6 per ciascun contratto.
Il Decreto dignità: disciplina la successione dei contratti di lavoro a tempo determinato
Con l’approvazione del Decreto è entrata in vigore la nuova disciplina della vacatio contrattuale tra un ctd (contratto a tempo determinato) e un altro. In altre parole, tra un precedente contratto a tempo determinato ed un altro, bisogna aspettare un limite di interruzione che si quantifica in 10 giorni se il contratto cessato aveva una durata inferiore o uguale ai 6 mesi e in 20 giorni se il contratto cessato aveva una durata superiore ai 20 giorni. È previsto inoltre, un contributo aggiuntivo dello 0,5% che si somma all’ 1,4% previsto per il contributo per il finanziamento della Naspi, per l’accensione di ogni nuovo contratto a tempo determinato.
Il Decreto dignità: interessanti le tutele per il lavoratori
Il Decreto Dignità. Sembra che i lavoratori siano dignitosamente più tutelati. È stato prolungato il termine per eventuale volontà di voler impugnare il contratto di lavoro a tempo determinato: giorni a disposizione prorogati. Da 120 a 180. Maggiori tutele anche in caso di licenziamento. Per i lavoratori soggetti alle cosiddette tutele crescenti, è stata prevista un’estensione dell’indennità risarcitoria in caso di licenziamento. Non più un minimo di 4 mesi ed un massimo di 24, ma si parte da un minimo di 6 ad un massimo di 36 mesi.
Per il momento questo è il quadro generale della situazione. Bisogna attendere il rodaggio pratico dell’applicazione del Decreto per avere le idee più chiare. Stiamo a vedere.
































