De Luca riparte con le restrizioni: mascherina obbligatoria e alcolici vietati

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Ordinanza De Luca limitazioni: divieto di vendita di alcolici dalle 22 alle 6. Il governatore De Luca nell’ordinanza di oggi ha stabilito ulteriori provvedimenti e limitazioni alla movida. Ci saranno limitazioni nella vendita e somministrazione di alcolici dal 28 giugno al 31 luglio.

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Ordinanza De Luca limitazioni nella vendita di alcolici

nuova ordinanza de lucaIl Presidente della regione Campania De Luca ha firmato una nuova ordinanza con provvedimenti e limitazioni alla movida. Le limitazioni riguarderanno la vendita e le somministrazioni di alcolici dal 28 giugno al 31 luglio. Il divieto in questione vigerà dalle ore 22 fino alle ore 6 su tutto il territorio regionale. Sarà, infatti, vietata l’asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione da parte di qualsiasi esercizio commerciale e distributore automatico. Sarà vietato, inoltre, consumare bevande alcoliche nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico. Infatti, non sarà possibile bere alcolici negli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi. La vendita e il consumo di bevande alcoliche sarà consentito solo al banco o ai tavoli degli esercizi commerciali.

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Ordinanza De Luca limitazioni nelle aree pubbliche

De Luca direttaOltre a limitare la somministrazione di bevande alcoliche il governatore De Luca ha anche disposto altri provvedimenti. Infatti, saranno vietati affollamenti e assembramenti di qualsiasi genere in luoghi pubblici e privati. Inoltre, si raccomanda ai Comuni e alle altre autorità competenti di intensificare i controlli nelle zone della “movida giovanile”. Ancora è stato disposto l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie all’aperto e al chiuso. Tale disposizione sarà necessaria per evitare l’aumento dei casi di Covid-19 nella regione. Nell’Ordinanza in questione sono presenti anche le sanzioni pecuniarie riguardo al mancato rispetto di tali provvedimenti. Tali sanzioni sono stabilite dall’articolo 650 del Codice penale e da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Le sanzioni vanno da 400 euro fino ad un totale di 1000 euro per i locali commerciali.