Tribunale di Napoli, processo clan Mascitelli: sollevata questione di legittimità costituzionale

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Processo clan Mascitelli, il giorno 9 luglio si è tenuta la discussione dei difensori degli imputati in sede di giudizio abbreviato. Durante l’udienza però l’avvocato Giovanni Calabrese del foro di Nola ha chiesto di sollevare al Tribunale questione di legittimità costituzionale.

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Processo clan Mascitelli: i fatti

pulizia covid-19 calabria autodichiarazione, concorso cancellieri esperti decreto legge pasqua, riforma giustizia processo penale, processo clan mascitelliIl 16 dicembre 2020 i Carabinieri di Castello di Cisterna arrestarono 23 persone ritenute vicine al gruppo camorristico Mascitelli in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea. Gli indagati, operanti nei territori di Castello di Cisterna e Pomigliano d’Arco, furono ritenuti gravemente indiziati a vario titolo di associazione di tipo mafioso finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, reati in materia di armi e contro la persona.  Richiesto il rito abbreviato, a seguito della requisitoria del Pubblico Ministero, sono iniziate le discussioni dei difensori degli imputati. Durante l’udienza del 9 luglio, l’avvocato Giovanni Calabrese, in relazione alla posizione del proprio assistito, ha chiesto al Tribunale di Napoli di sollevare questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli articoli 3, 24, 25, 27 e 111 della Costituzione in relazione all’articolo 34 comma 2 c.p.p. nella parte in cui la norma non prevede l’incompatibilità alla funzione di Giudice del Riesame del Gip che abbia pronunciato il decreto di autorizzazione o proroga delle intercettazioni.

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Processo clan Mascitelli: le parole dell’avvocato Calabrese 

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In foto l’avvocato Giovanni Calabrese

Ecco le parole dell’avvocato Giovanni Calabrese in merito alla questione: “A seguito di istanza di Riesame per il mio assistito, il Tribunale ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Durante lo studio degli atti ho rilevato che un giudice componente del collegio giudicante del Riesame era già stato Giudice per le indagini preliminari del medesimo procedimento, autorizzando addirittura le intercettazioni ambientali. Gip e Giudice del Riesame dunque sono la stessa persona, come può quindi non avere pregiudizi?

Lo stesso magistrato infatti, in fase di indagini preliminari, aveva autorizzato – con decreto – le intercettazioni ambientali, entrando così nel merito della questione. Si è ritrovato poi dopo circa 2 anni componente del collegio del Tribunale del Riesame non essendo, inevitabilmente, terzo e imparziale nei limiti del giusto processo.

È chiaro che nello svolgimento dell’ordinaria attività giudiziaria non si tiene conto del fatto che la Consulta, già da tempo, abbia stabilito che i summenzionati provvedimenti finiscono per minare in radice l’imparzialità del Gip che, nelle sue successive valutazioni, si troverebbe a essere condizionato dalla cosiddetta “forza della prevenzione” e cioè dalla naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento. Questo aspetto trova la sua ratio nel principio del giusto processo ed evidenzia come la sostanziale duplicazione di attività decisionali costituirebbe ragione di pregiudizio effettivo o potenziale per la funzione decisoria del giudice contrastando così con gli articoli 3, 24, 25, 27, 111 della Costituzione. Questa è una battaglia di civiltà giuridica che riguarda tutti i cittadini. Mi auguro che la Corte Costituzionale intervenga al più presto affinché si possa ristabilire il rispetto dei principi costituzionali tale da non minare le fondamenta della democrazia.”

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