Rapporti sessuali tra coniugi: ecco cosa dice la legge tra doveri e violenza

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Esiste un dovere a fare sesso tra coniugi? Potrebbe sembrare strano ma il codice civile contempla, tra i doveri del matrimonio, anche quello della reciproca assistenza morale e materiale e in esso, rientra anche il dovere di fare l’amore. Non necessariamente la prima notte di nozze e neppure tutte le sere. Ma non è ammesso neanche il non concedersi per lungo tempo. Dunque consumare rapporti sessuali tra coniugi è “obbligatorio”. Il codice, però, non stabilisce espressamente né tantomeno sancisce quante volte al giorno o alla settimana l’atto d’amore è “dovuto”. Nessun obbligo invece tra fidanzati o conviventi.

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Rapporti sessuali tra coniugi: i c.d. “matrimoni bianchi”

scambismo rapporti sessualiI giudici hanno affrontato molte volte la questione dei “matrimoni bianchi“. Anche se la “sedatio concupiscentiae“(ossia l’appagamento sessuale) non è l’unico scopo del matrimonio, in capo ai coniugi sussiste un vero e proprio diritto-dovere per ciò che concerne i rapporti sessuali. Questo è equiparabile agli altri diritti e doveri discendenti dal contratto matrimoniale.

Per questo motivo, la mancanza di un’intesa sessuale serena ed appagante, come anche il mancato accordo tra i coniugi sui rapporti, sulla tipologia e sulla frequenza degli stessi, legittima la domanda di separazione. Questo perchè se debitamente comprovato, costituisce elemento che prova la carenza di legami tra i coniugi e l’intollerabilità della convivenza (Cass. n. 8773/2012; n. 17056/2007). In tal caso si costituisce causa di addebito, laddove sussista una “colpa” da parte di uno dei due coniugi che preclude all’altro la possibilità di soddisfare i propri bisogni sessuali, opponendo un ingiustificato e persistente rifiuto a intrattenere rapporti e violando così uno degli obblighi di assistenza morale previsti dal matrimonio.

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Rapporti sessuali tra coniugi: gli elementi fondamentali per la “rottura”

rapporti sessuali eros vagina, scambismo menopausa anoressiaIl rifiuto di condurre una normale vita sessuale deve, per prima cosa, essere protratto nel tempo e ingiustificato. Ovviamente nell’ipotesi di una malattia o di un motivo di indisposizione del coniuge non potrà discendere alcun addebito della separazione. Secondo e importante aspetto da considerare, è che un’ingiustificata negazione di una normale vita sessuale deve essere il motivo che ha determinato l’intollerabilità della convivenza. In altre parole non può ritenersi presente un nesso causale quando la negazione dei rapporti sessuali è conseguenza di altri motivi che hanno comportato la fine della vita matrimoniale. Inoltre, se la coppia è già in crisi, il rifiutarsi di avere rapporti sessuali con il coniuge è giustificato. Lo dice l’ordinanza 47561 del 23 febbraio 2017 della Corte di Cassazione.

Una “giustifica” per i tradimenti?

siti hard rapporti sessualiSe tra i coniugi non si consumano rapporti intimi, questo elemento potrebbe giustificare anche un successivo tradimento. Perché non è l’infedeltà la vera causa dello scioglimento del matrimonio, ma è proprio l’assenza dei rapporti sessuali. Riportando un esempio pratico: il marito “scopre” la moglie con un altro uomo e le chiede la separazione senza mantenimento. La donna potrebbe ribaltare l’esito del giudizio dimostrando che la crisi di coppia deriva dal mancato ottemperamento ai doveri coniugali da parte del coniuge.

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“Dovere” non significa “costringere”

rapporti sessuali cyberbullismo stalking violenza sulle donneAttenzione però! Questo non vuol dire che un coniuge con il “mal di testa” perenne possa essere costretto ad avere dei rapporti. Un comportamento del genere integrerebbe la violenza sessuale.

La Cassazione ha ricordato che integra il reato di violenza sessuale:

Nella forma “per costrizione” qualsiasi forma di costringimento psico-fisico idoneo a incidere sull’altrui libertà di autodeterminazione, compresa l’intimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali.
Non si rileva l’esistenza di un potere di imporre o esigere una prestazione sessuale senza il consenso del partner.
Non esclude l’esistenza del crimine il fatto che la donna non si opponga palesemente ai rapporti sessuali e li subisca quando è provato che l’autore, per le violenze e minacce precedenti poste ripetutamente in essere nei confronti della vittima, aveva la consapevolezza del rifiuto implicito della stessa agli atti sessuali.

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