Esiste un dovere a fare sesso tra coniugi? Potrebbe sembrare strano ma il codice civile contempla, tra i doveri del matrimonio, anche quello della reciproca assistenza morale e materiale e in esso, rientra anche il dovere di fare l’amore. Non necessariamente la prima notte di nozze e neppure tutte le sere. Ma non è ammesso neanche il non concedersi per lungo tempo. Dunque consumare rapporti sessuali tra coniugi è “obbligatorio”. Il codice, però, non stabilisce espressamente né tantomeno sancisce quante volte al giorno o alla settimana l’atto d’amore è “dovuto”. Nessun obbligo invece tra fidanzati o conviventi.
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Rapporti sessuali tra coniugi: i c.d. “matrimoni bianchi”
Per questo motivo, la mancanza di un’intesa sessuale “serena ed appagante“, come anche il mancato accordo tra i coniugi sui rapporti, sulla tipologia e sulla frequenza degli stessi, legittima la domanda di separazione. Questo perchè se debitamente comprovato, costituisce elemento che prova la carenza di legami tra i coniugi e l’intollerabilità della convivenza (Cass. n. 8773/2012; n. 17056/2007). In tal caso si costituisce causa di addebito, laddove sussista una “colpa” da parte di uno dei due coniugi che preclude all’altro la possibilità di soddisfare i propri bisogni sessuali, opponendo un ingiustificato e persistente rifiuto a intrattenere rapporti e violando così uno degli obblighi di assistenza morale previsti dal matrimonio.
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Rapporti sessuali tra coniugi: gli elementi fondamentali per la “rottura”
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“Dovere” non significa “costringere”
La Cassazione ha ricordato che integra il reato di violenza sessuale:
“Nella forma “per costrizione” qualsiasi forma di costringimento psico-fisico idoneo a incidere sull’altrui libertà di autodeterminazione, compresa l’intimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali.
Non si rileva l’esistenza di un potere di imporre o esigere una prestazione sessuale senza il consenso del partner.
Non esclude l’esistenza del crimine il fatto che la donna non si opponga palesemente ai rapporti sessuali e li subisca quando è provato che l’autore, per le violenze e minacce precedenti poste ripetutamente in essere nei confronti della vittima, aveva la consapevolezza del rifiuto implicito della stessa agli atti sessuali.”