La Legge Regionale di semplificazione 2016 ha modificato l’art. 25 della L.R. n. 1/2014 che disciplina i saldi e le vendite straordinarie suddividendole in vendite sottocosto, vendite di liquidazione, vendite promozionali nelle quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive di acquisto dei propri prodotti e vendite di fine stagione, cosiddette SALDI. SALDI: ecco tutte le modifiche Le vendite di fine stagione (saldi) relative ai prodotti di carattere stagionale o di moda che sono suscettibili di notevole deprezzamento se invenduti entro un certo periodo di tempo, sono effettuate, per un periodo massimo di sessanta giorni, a partire dal primo sabato del mese di luglio per quanto riguarda quelle del periodo estivo, e il giorno feriale antecedente l’Epifania (6 gennaio) se non ricadente di lunedì – in tal caso si anticipano al sabato precedente – per quanto riguarda quelle del periodo invernale. Comma 18: l’attività di vendita di fine stagione deve essere resa nota alla clientela tramite gli opportuni mezzi di informazione e senza necessità di alcuna comunicazione al Comune sede dell’esercizio commerciale. Comma 19: le vendite promozionali sono effettuate dall’esercente per tutti o una parte dei prodotti merceologici, per tutti i periodi dell’anno e senza limitazioni di tempo, con
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