Scuola: una sentenza del TAR Puglia Lecce Sez. II, 18/02/2020, n. 233 mette in discussione la questione bocciatura in caso di monte ore minimo non rispettato dallo studente. Lo studente potrà essere ammesso alla classe successiva, nonostante l’alto numero di assenze, se avrà dimostrato un buon profitto e comportamento.
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Scuola, assenze prolungate: le leggi di riferimento
L’art. 14, comma 7, D.Lgs. n. 122 del 2009 stabilisce che: “ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali e straordinari, deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilita’ di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”.
Inoltre la Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 20 del 4 marzo 2011, con riferimento all’art. 14 D.P.R. n. 122 del 2009, stabilisce che “si ritiene che rientrino tra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a: gravi motivi di salute adeguatamente documentati”.
La sentenza del TAR
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Scuola: il dilemma del monte ore
Questo è uno dei più comuni escamotage per le assenze, ma anche un fattore che crea sfiducia nei professori. Questa sfiducia può portare a bocciature ingiuste, come nel caso della ragazza. La sentenza del TAR serve da monito ai professori. Il monte ore non dovrebbe influenzare l’esito finale dell’alunno, ma piuttosto il voto di condotta.