Superbonus, dal 2024 scattata la tassa per chi vende immobile ristrutturato con il 110% da non più di 10 anni

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Tutti coloro che vendono un immobile ristrutturato con il Superbonus da meno di 10 anni dovranno pagare una maxi tassa sulla plusvalenza. La misura, entrata in vigore il 1° gennaio 2024, è stata ideata sia per scoraggiare le vendite speculative, sia per utilizzare le detrazioni fiscali per il miglioramento di case e appartamenti. Vi sono anche alcune  eccezioni, come nel caso degli immobili ereditati per successione o donazione.

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Tassa per chi vende immobile ristrutturato con superbonus: ecco come funziona

SuperbonusDal 1° gennaio 2024 è scattata una nuova maxi tassa per coloro che vendono un immobile ristrutturato con il Superbonus 110% prima dei 10 anni. La misura, entrata in vigore ad inizio anno, è stata pensata per poter scoraggiare le vendite speculative, ma non solo. In tale circostanza, si potrà fare in modo che tutte le detrazioni fiscali vengano effettivamente usate per migliorare case ed appartamenti.

I proprietari che venderanno un immobile ristrutturato prima del trascorrere dei 10 anni dall’utilizzo del Superbonus, dovranno pagare una tassa del 26% su tutto il guadagno realizzato. La nuova imposta inciderà sul capital gain immobiliare, ossia sul guadagno realizzato rispetto al valore di acquisto. Si tratta, quindi, si una tassazione sulla plusvalenza.

Sono previste, tuttavia, alcune eccezioni che sfuggono alla nuova tassa:

  • Gli immobili ereditati per successione o donazione;
  • Quelli adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione;
  • Se tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione è decorso un periodo inferiore a 10 anni.

Oltretutto, in caso di vendita degli immobili oggetto dii lavori, acquisiti o costruiti da oltre 5 anni alla data della cessione, il prezzo di acquisto sarà rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

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Tassa sul superbonus, a scelta del contribuente tra imposta sostitutiva o aliquote progressive

SuperbonusNel caso in cui non si sia beneficiato della cessione del credito o dello sconto in fattura, e quindi non vi è stato (o vi è stato solo in parte) un esborso economico, non si terranno in conto le spese beneficiate dal Superbonus. Questo avviene solo se gli interventi si sono conclusi da non più di 5 anni dalla cessione. Se si va oltre questo termine, invece, le spese saranno conteggiate al 50% entro il limite dei 10 anni.

Nel caso in cui, invece, vi sia una detrazione nella dichiarazione dei redditi, potranno essere prese in considerazione tutte le spese.

Altra cosa prevista per gli immobili acquisiti o costruiti alla data della cessione da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto sarà rivalutato in base al variare dell’indice Istat.

Per quanto riguarda le plusvalenze, il contribuente può scegliere se applicare l’imposta sostitutiva del 26% o le aliquote progressive Irpef, meno convenienti.